Art. 48.
(Identificazione dei cittadini e delle cittadine stranieri non in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno dei detenuti).

      1. Dell'ingresso nell'istituto di reclusione del cittadino e della cittadina stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, a seguito di provvedimento di applicazione della custodia cautelare ovvero di ordine di esecuzione della pena detentiva, è data comunicazione, entro ventiquattro ore, a cura della direzione dell'istituto di reclusione, alla questura competente per territorio. Alla comunicazione sono allegate le informazioni utili all'identificazione del cittadino e della cittadina stranieri.
      2. A seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 1, la questura avvia tempestivamente la procedura finalizzata all'identificazione del cittadino e della cittadina stranieri e all'ottenimento dei documenti di viaggio, anche mediante consultazione con l'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di origine.
      3. All'atto dell'ingresso nell'istituto di reclusione il cittadino e la cittadina stranieri vengono informati dell'avvio delle procedure di cui al comma 2, nonché del

 

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diritto di proporre l'istanza di cui al comma 4. La comunicazione deve essere effettuata in lingua comprensibile all'interessato.
      4. Il cittadino e la cittadina stranieri che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1 possono chiedere, con istanza motivata trasmessa al questore a cura della direzione dell'istituto di reclusione, che non sia avviata la procedura di identificazione, quando sussista l'ipotesi di cui all'articolo 41, comma 1. In tale ipotesi al cittadino e alla cittadina stranieri è rilasciato, alla scarcerazione, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
      5. Le richieste di espulsione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47, riguardanti un cittadino o una cittadina stranieri irregolari detenuti a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva, sono inoltrate almeno quindici giorni prima della data indicata per la scarcerazione, ai fini della procedura di espulsione.
      6. Nel caso in cui sia disposta l'espulsione del cittadino e della cittadina stranieri detenuti e il vettore da utilizzare per l'accompagnamento alla frontiera non sia disponibile alla data prevista per l'effettiva scarcerazione, la questura comunica al giudice che ha disposto l'espulsione la data antecedente di non oltre cinque giorni la data di scarcerazione, in cui sia disponibile l'idoneo vettore. Il giudice autorizza la scarcerazione nella data indicata, ai fini dell'immediato accompagnamento alla frontiera. In tal caso, la pena si intende scontata.